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Gli esercizi pubblici e la legge

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Messaggio  Admin Sab Mar 02 2013, 20:24

Ogni tanto leggiamo (vedi anche qui:
Bistecca interrotta www.dissapore.com/grande-notizia/fagioli-caccia-via-giornalista-causa-bistecca-fiorentina ) che un titolare di esercizio pubblico (negozio, bar, ristorante, ecc.) NON può rifiutare di servirvi.
Se pagate, ovviamente.
In effetti è vero, ed il suddetto titolare è tenuto a conoscere gli articoli di legge che lo prescrivono.
Noi no, ma fa comodo poterli citare in caso d'emergenza.
Cominciamo con il “Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza” (T.U.L.P.S.) che al capitolo 15 (Degli esercizi pubblici) recita:

Art. 187
Salvo quanto dispongono gli artt. 689 e 691 del codice penale, gli esercenti non possono senza un legittimo motivo, rifiutare le prestazioni del proprio esercizio a chiunque le domandi e ne corrisponda il prezzo.

Essere scalzi, salvo un esplicito regolamento scritto (e valido) che imponga un dress code, secondo la giurisprudenza attuale NON è un valido motivo.
Creare disturbo, essere ubriachi molesti, essere sporchi e puzzare o infastidire gli altri commensali sì.
Qualora un cliente protestasse animatamente perché disturbato dai nostri piedi nudi, beh, ai sensi della legge sarebbe lui il disturbatore e, se il titolare ritiene che sia il caso, può allontanarlo.
Se allontana voi infrange la legge e può essere denunciato, multato e rischiare la chiusura del locale.

Se siete curiosi di conoscere gli articoli citati del Codice Penale, riguardano ESCLUSIVAMENTE la somministrazione di alcolici e recitano:

Articolo 689. Somministrazione di bevande alcooliche a minori o a infermi di mente. L’esercente un’osteria o un altro pubblico spazio di cibi o di bevande, il quale somministra, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, bevande alcooliche a un minore degli anni sedici, o a persona che appaia affetta da malattia di mente, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un’altra infermità, è punito con l’arresto fino a un anno.
Se dal fatto deriva l’ubriachezza, la pena è aumentata.
La condanna importa la sospensione dall’esercizio.

E per quanto possiate essere paranoici, nessun professionista, cioè l'unico che possa attestare una malattia mentale, vi giudicherà matto se siete scalzi.
Quindi, anche se siete un po' paranoici, siete a posto e potete bere alcolici.

Articolo 691. Somministrazione di bevande alcooliche a persona in stato di manifesta ubriachezza. Chiunque somministra bevande alcooliche a una persona in stato di manifesta ubriachezza, è punito con l’arresto da tre mesi a un anno.
Qualora il colpevole sia esercente un’osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o bevande, la condanna importa la sospensione dall’esercizio.

Insomma, se bevete fatelo con moderazione e nessuno vi potrà dire nulla.

In conclusione: se in qualche esercizio vi fanno storie, cercate un pubblico ufficiale, magari annoiato e con la voglia di chiudere un locale (sono più facili da trovare di quanto pensiate  Twisted Evil , e fate la vostra denuncia, o meglio un esposto (*).
Come vittima non avete neppure bisogno di un avvocato: ci penserà il pubblico ufficiale a far passare la voglia di fare lo spiritoso al titolare dell'esercizio.
E se è il caso, a denunciarlo d'ufficio, senza bisogno di querela da parte vostra.
Fermo restando che, oltre alla denuncia d'ufficio, potete eventualmente aggiungerci una querela per i reati collegati contro la vostra persona: un avvocato sanguinario sarà sadicamente felice di aiutarvi.
Tutto il resto sono pippe mentali.

Tra l'altro, questo risponde alla domanda "Che potevo fare?" che si fecero le vittime di soprusi, nei rispettivi supermercati: PER LEGGE, se avessero denunciato la cosa, i rispettivi titolari avrebbero passato dei guai.
Vi siete mai chiesti perché i direttori dei supermercati dove le guardie giurate mi hanno fatto storie hanno cazziato loro e fatto entrare me?
Perché conoscono la legge.
E, tra cazziare un dipendente e farsi chiudere l'esercizio, trovano molto più gratificante cazziare il dipendente.  Very Happy

(*) L’esposto è l’atto con cui si richiede l'intervento dell'Autorità di Pubblica Sicurezza presentato in caso di dissidi tra privati da una o da entrambe le parti coinvolte.
A seguito della richiesta d’intervento l'ufficiale di Pubblica Sicurezza invita le parti in ufficio per tentare la conciliazione e redigere un verbale.
Se dai fatti si configura un reato, l'Ufficiale di P.S.:
• deve informare l'Autorità giudiziaria, se il fatto è perseguibile d'ufficio
• se si tratta di delitto perseguibile a querela può, a richiesta, esperire un preventivo componimento della vertenza, senza che ciò pregiudichi il successivo esercizio del diritto di querela.
In sostanza, l’esposto è la segnalazione che il cittadino fa all’autorità giudiziaria per sottoporre alla sua attenzione fatti di cui ha notizia affinché valuti se ricorre un’ipotesi di reato.
Fonte: Ministero della Giustizia Scheda pratica
- Denuncia, esposto, querela www.giustizia.it/giustizia/it/mg_3_2_16.wp  

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