Nuove regole 5 Terre
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Nuove regole 5 Terre
Nuove regole per i sentieri delle 5 terre. Faccio presente che tali sentieri hanno un ingresso con pagamento di biglietto e quindi il controllo delle calzature avviene in quel momento e non è un controllo random sul sentiero. In altre parole non si scappa.
Al posto di fare sterili cavilli se scalzi si può perché qui parla di calzature idonee perché è un cavillo che sappiamo bene che non regge visto che se non vanno bene certe calzature figuriamoci scalzi! Mi concentrerei su quanto riportato sotto:
Al punto 4) si legge:
“sono vietate le calzature e/o suola liscia, ossia non provviste di suola tipo vibram (antiscivolo). I trasgressori saranno puniti ai sensi del Comma 2 dell’articolo 30 della Legge 394/91 e SS.MM.II”. Poi si passa ai consigli, dicendo che le calzature devono essere “preferibilmente impermeabili e coprenti la caviglia“.
La cosa interessante arriva dal blog di Alessandro Gogna (Paolo Selis sai bene di chi sto parlando gli altri cerchino comunque è stato un fortissimo alpinista):
https://www.gognablog.com/no-alle-infradito-sui-sentieri-delle-cinque-terre/
Accecati tutti quanti dal facile ludibrio verso i “ciabattari”, nessuno si è chiesto se davvero un parco ha il potere di imporre questo genere di divieti.
Come abbiamo letto prima al punto 4) del Vademecum le sanzioni sono ai sensi del Comma 2 dell’articolo 30 della Legge 394/91 e SS.MM.II (Successive Modifiche e Integrazioni).
Alla legge Quadro 394/91 non interessano le questioni di sicurezza né tanto meno il come ci si deve vestire nei parchi. Il fatto che la legge prenda in considerazione ogni genere di reato nei confronti del Parco spiega la grande indeterminatezza delle sanzioni, che nel 1991 variavano da duecentomila a cinquanta milioni di lire.
In particolare, il comma due dell’articolo 30 recita: “La violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette è altresì punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire due milioni. Tali sanzioni sono irrogate, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n.689, dal legale rappresentante dell’organismo di gestione dell’area protetta”.
Nella nostra ricerca non ci siamo fermati al testo della Legge Quadro, ma siamo andati a leggerci il Testo coordinato aggiornato al DPR 16.04.2013. Le variazioni al comma 2 si riferiscono alle aree protette marine, dunque per ciò che ci riguarda (i sentieri) il comma 2 è invariato.
A nostro avviso dunque i divieti del Parco delle Cinque Terre relativi alle calzature da indossare sono illegittimi. Ciò a prescindere dal fatto che siano ragionevoli.
---
L'articolo e i commenti sono molto lunghi ma devo dire che è interessante leggere i commenti di varie Guide Alpine e alpinisti che in sostanza, tranne qualcuno, si schiera più o meno dalla nostra parte contro il divieto argomentando con varie motivazioni.
Al posto di fare sterili cavilli se scalzi si può perché qui parla di calzature idonee perché è un cavillo che sappiamo bene che non regge visto che se non vanno bene certe calzature figuriamoci scalzi! Mi concentrerei su quanto riportato sotto:
Al punto 4) si legge:
“sono vietate le calzature e/o suola liscia, ossia non provviste di suola tipo vibram (antiscivolo). I trasgressori saranno puniti ai sensi del Comma 2 dell’articolo 30 della Legge 394/91 e SS.MM.II”. Poi si passa ai consigli, dicendo che le calzature devono essere “preferibilmente impermeabili e coprenti la caviglia“.
La cosa interessante arriva dal blog di Alessandro Gogna (Paolo Selis sai bene di chi sto parlando gli altri cerchino comunque è stato un fortissimo alpinista):
https://www.gognablog.com/no-alle-infradito-sui-sentieri-delle-cinque-terre/
Accecati tutti quanti dal facile ludibrio verso i “ciabattari”, nessuno si è chiesto se davvero un parco ha il potere di imporre questo genere di divieti.
Come abbiamo letto prima al punto 4) del Vademecum le sanzioni sono ai sensi del Comma 2 dell’articolo 30 della Legge 394/91 e SS.MM.II (Successive Modifiche e Integrazioni).
Alla legge Quadro 394/91 non interessano le questioni di sicurezza né tanto meno il come ci si deve vestire nei parchi. Il fatto che la legge prenda in considerazione ogni genere di reato nei confronti del Parco spiega la grande indeterminatezza delle sanzioni, che nel 1991 variavano da duecentomila a cinquanta milioni di lire.
In particolare, il comma due dell’articolo 30 recita: “La violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette è altresì punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire due milioni. Tali sanzioni sono irrogate, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n.689, dal legale rappresentante dell’organismo di gestione dell’area protetta”.
Nella nostra ricerca non ci siamo fermati al testo della Legge Quadro, ma siamo andati a leggerci il Testo coordinato aggiornato al DPR 16.04.2013. Le variazioni al comma 2 si riferiscono alle aree protette marine, dunque per ciò che ci riguarda (i sentieri) il comma 2 è invariato.
A nostro avviso dunque i divieti del Parco delle Cinque Terre relativi alle calzature da indossare sono illegittimi. Ciò a prescindere dal fatto che siano ragionevoli.
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L'articolo e i commenti sono molto lunghi ma devo dire che è interessante leggere i commenti di varie Guide Alpine e alpinisti che in sostanza, tranne qualcuno, si schiera più o meno dalla nostra parte contro il divieto argomentando con varie motivazioni.
GECO- Numero di messaggi : 1082
Data d'iscrizione : 25.05.16
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